Art. 3

Art. 3

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In vigore dal 8 mag 1948
L'assegno da corrispondersi ai superstiti sarà ripartito, in caso di concorso di più di uno di essi, seconde le aliquote previste dalle norme vigenti per la liquidazione delle pensioni di riversibilità. Al titolare di una o più pensioni liquidate dall'Istituto nazionale della previdenza, sociale è dovuto, un solo assegno. Non hanno diritto all'assegno i titolari di pensioni del Fondo di previdenza degli addetti ai pubblici servizi di trasporto, istituito con regio decreto-legge 19 ottobre 1923, n. 2311, i quali gia fruiscono dell'integrazione supplementare a carico dello Stato prevista dall'art. 11 del decreto legislativo 16 settembre 1947, n. 1083.
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