Art. 2

Art. 2

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In vigore dal 8 mag 1948
La misura dell'assegno è fissata come segue: a) per i pensionati di vecchiaia di età fino ai 65 anni e per ciascun nucleo familiare fruente di pensione di riversibilità in seguito a: morte di assicurato o pensionato, L. 1000; b) per i pensionati di vecchiaia di età superiore ai 65 anni e per i pensionati di invalidità, L. 1500.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-03-23;305#art-2