Art. 3
3 / 6In vigore dal 8 lug 1950
I professori attualmente in servizio sono collocati nella classe III, grado 5°, o nella classe II, grado 4°, a seconda che abbiano conseguito la nomina ad ordinari da cinque o da nove anni, tenuto conto, altresì, dei servizi prestati, dei quali è prevista la valutazione ai sensi delle disposizioni concernenti la carriera dei professori universitari. La maggiore anzianità di cui i professori risultassero in possesso è attribuita nel nuovo grado ed è utile per l'assegnazione al grado superiore; tuttavia, per l'assegnazione alla classe I, grado 3°, è tenuto conto dei servizi prestati presso Università statali, presso Università libere e presso Università straniere, esclusa la valutazione di qualsiasi diverso servizio.
Le disposizioni del precedente comma si applicano, agli effetti economici, con decorrenza dal 1 novembre 1947.
COMMA SOPPRESSO DALLA L. 19 MAGGIO 1950, N. 355.
COMMA SOPPRESSO DALLA L. 19 MAGGIO 1950, N. 355.
Le disposizioni del primo e del secondo comma del presente articolo si applicano anche ai professori fuori ruolo, trattenuti in servizio ai sensi del regio decreto-legge 16 marzo 1944, n. 114, e del decreto legislativo 4 gennaio 1947, n. 22, i quali possono inoltre conseguire l'assegnazione al grado superiore durante il periodo di trattenimento in servizio, qualora abbiano maturato l'anzianità richiesta dalle disposizioni all'epoca vigenti.
I professori già allontanati dal servizio per ragioni politiche o razziali e successivamente reintegrati ai sensi degli articoli 19 e 20 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, e del regio decreto legislativo 27 maggio 1946, n. 535, ed i professori reintegrati senza limiti di età in base a speciali provvedimenti legislativi, sono assegnati, in soprannumero, alla classe I, grado 3°, quando vengano a trovarsi nelle condizioni previste dal precedente .
Note all'articolo
- La L. 19 maggio 1950, n. 355 ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che "Le modifiche apportate al decreto legislativo 23 marzo 1948, n. 265, con la presente legge hanno effetto dal 1 novembre 1947, salvo il diverso disposto dell'art. 3-bis (nuovo) del decreto legislativo stesso."
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-03-23;265#art-3