Art. 6

Art. 6

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In vigore dal 25 mag 1948
I ricevitori e i gerenti di ricevitorie postali, postali telegrafiche o telegrafiche, hanno diritto al rimborso dei seguenti contributi, da essi corrisposti per i propri supplenti: a) contributi integrativi di cui al decreto legislativo luogotenenziale 1 marzo 1945, n. 177 e successive modificazioni e integrazioni, e contributi al Fondo di solidarietà sociale di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 689. Tale rimborso è dovuto a decorrere dalla data di istituzione dei detti contributi; b) contributi per indennità di licenziamento di cui al regio decreto-legge 21 ottobre 1938, n. 1923, limitatamente alle maggiorazioni di retribuzione (esclusa l'indennità di carovita ed eventuali indennità di carattere accessorio), l'importo delle quali per effetto del presente decreto e dei decreti legislativi 21 marzo 1946, n. 357 e 19 aprile 1947, n. 466, è rimborsata ai ricevitori e gerenti dall'Amministrazione postale telegrafica. Il rimborso avrà la stessa decorrenza delle maggiorazioni predette. L'indennità di licenziamento spettante ai supplenti delle ricevitorie anzidette ai sensi del regio decreto - legge 21 ottobre 1938, n. 1923 e dell'art. 25 della legge 18 ottobre 1942, n. 1407, è ragguagliata alla retribuzione complessivamente attribuita ai supplenti medesimi, esclusa l'indennità di carovita ed ogni altra indennità di carattere accessorio.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-03-22;505#art-6