Art. 5
5 / 13In vigore dal 8 dic 1949
Per i servizi accessori di recapito, di trasporto e di scambio degli oggetti postali sarà corrisposto ai ricevitori e gerenti postali e postali telegrafici un compenso integrativo di L. 1000 mensili, se i servizi richiedano complessivamente una prestazione di lavoro di durata non superiore ad un'ora giornaliera, e di L. 750 mensili per ogni ora successiva di lavoro.
L'importo del compenso di cui al precedente comma non può superare le L. 4000 mensili.
Note all'articolo
- La L. 29 ottobre 1949, n. 865 ha disposto (con l'art. 4) che "Il primo comma dell'art. 5 del decreto legislative 22 marzo 1948, n. 505, e' sostituito come segue, ferma restando la lettera b) del comma stesso: "I ricevitori e i gerenti di ricevitorie postali, postali-telegrafiche e telegrafiche hanno diritto al rimborso, da parte dell'Amministrazione postale-telegrafica: a) dei contributi integrativi di cui al decreto legislativo luogotenenziale 1 marzo 1945, n. 177, e successive modificazioni e integrazioni, e dei contributi al Fondo di solidarieta' sociale di cui al decreto legislativo 29 luglio 1947, n. 689. Tale rimborso e' dovuto, limitatamente alle quote a carico dei datori di lavoro, a decorrere dalla data di istituzione dei contributi stessi".
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-03-22;505#art-5