Art. 4
4 / 13In vigore dal 25 mag 1948
In deroga, alle disposizioni dell'art. 296 del Codice postale e delle telecomunicazioni, modificato dal regio decreto 22 maggio 1941, n. 593, e dell'art. 64 del regolamento delle ricevitorie postali e telegrafiche approvato con regio decreto 5 novembre 1937, n. 2161, l'Amministrazione postale e telegrafica rimborserà l'importo delle pigioni corrisposte per la locazione degli immobili adibiti a ricevitorie, risultante da contratto scritto regolarmente registrato, sempre che non ritenga di avvalersi della facoltà di fornire essa i locali occorrenti.
Se i locali suddetti sono di proprietà del ricevitore o gerente, l'Amministrazione verserà a costoro l'importo della pigione presunta, commisurata alla media delle pigioni corrisposte, nella zona per immobili del medesimo tipo, dati in locazione per la prima volta, nel periodo di tempo in cui i locali in questione furono adibiti a ricevitoria. La pigione presunta non potrà in nessun caso eccedere la quota, di cui al comma seguente.
La retribuzione dovuta ai ricevitori o gerenti sarà diminuita di una quota pari al 15 per cento dell'importo delle spese di gestione, aumentato ai sensi del precedente lettera b).
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-03-22;505#art-4