Art. 13
13 / 13In vigore dal 25 mag 1948
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed ha effetto dal 1 giugno 1947, salvo quanto è diversamente disposto negli del presente decreto, nonché negli articoli 14 e 18 del decreto legislativo 5 agosto 1947, n. 778, richiamati nel precedente .
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.
Dato a Roma, addì 22 marzo 1948
DE NICOLA
DE GASPERI - D'ARAGONA - DEL VECCHIO
Visto, il Guardasigilli: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 maggio 1948
Atti del Governo, registro n. 20, foglio n. 117. - FRASCA
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-03-22;505#art-13