Art. 11

Art. 11

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In vigore dal 25 mag 1948
I provvedimenti economici disposti dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 agosto 1947, n. 778, nei riguardi dei dipendenti statali indicati nell' e seguenti del decreto medesimo sono applicabili con le stesse norme e decorrenze stabilite per tali dipendenti, al personale dipendente dall'Azienda di Stato per i servizi telefonici di cui al regio decreto 19 luglio 1941, n. 943.
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