Art. 2

Art. 2

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In vigore dal 25 mag 1948
L'indennità di cui al precedente articolo graverà sui capitolo 19, , dello stato di previsione della spesa dell'Amministrazione autonoma delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario 1947-48. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato. Dato a Roma, addì 22 marzo 1948 DE NICOLA DE GASPERI - D'ARAGONA - DEL VECCHIO Visto, il Guardasigilli: GRASSI Registrato alla Corte dei conti, addì 30 aprile 1948 Atti del Governo, registro n. 19, foglio n. 237. - FRASCA
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