Art. 1

Art. 1

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In vigore dal 25 mag 1948
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall'art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98; Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione; Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione; Sulla proposta del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, di concerto col Ministro per il tesoro; PROMULGA il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 17 marzo 1948; . Fermo restando per gli agenti subalterni dell'Amministrazione postale-telegrafica l'obbligo del pagamento di metà dell'ammontare delle divise uniformi di cui al regio decreto-legge 11 giugno 1925, n. 1058, è corrisposta, in occasione della fornitura delle divise (invernale ed estive) effettuata sino al 31 dicembre 1946, e per una volta sola, una indennità pari ad un sesto del costo delle divise stesse.
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