Art. 2

Art. 2

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In vigore dal 6 apr 1948
Con decreto del Ministro per il tesoro sarà provveduto alle variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione del presente decreto che entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato. Dato a Roma, addì 22 marzo 1948 DE NICOLA DE GASPERI - TREMELLONI - DEL VECCHIO - PELLA - EINAUDI Visto, il Guardasigilli: GRASSI Registrato alla Corte dei conti, addì 31 marzo 1948 Atti del Governo, registro n. 18, foglio n. 141. - FRASCA
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