Art. 1

Art. 1

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In vigore dal 6 apr 1948
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall'art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98; Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione; Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione; Sulla proposta del Ministro per l'industria ed il commercio, di concerto con i Ministri per il tesoro, per le finanze e per il bilancio; PROMULGA il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 17 marzo 1948: . Il Ministro per il tesoro è autorizzato a concedere alla Azienda Carboni italiani (A.Ca.I.) una nuova sovvenzione straordinaria di lire mille e duecento milioni per soddisfare a particolari esigenze del suo esercizio industriale.
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