Art. 5

Art. 5

5 / 5
In vigore dal 3 giu 1948
Il presente decreto entra in vigore il 30° giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato. Dato a Roma, addì 21 marzo 1948 DE NICOLA DE GASPERI - TREMELLONI Visto, il Guardasigilli: GRASSI Registrato alla Corte dei conti, addì 26 aprile 1948 Atti del Governo, registro n. 19, foglio n. 198. - FRASCA
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-03-21;370#art-5