Art. 3

Art. 3

3 / 3
In vigore dal 18 giu 1948
Il presente decreto entrerà in vigore dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato. Dato a Roma, addì 20 marzo 1948 DE NICOLA DE GASPERI - DEL VECCHIO - TUPINI - SEGNI Visto, il Guardasigilli: GRASSI Registrato alla Corte dei conti, addì 10 giugno 1948 Atti del Governo, registro n. 21, foglio n. 77. - FRASCA
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-03-20;700#art-3