Art. 1
1 / 3In vigore dal 18 giu 1948
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportato dall', comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;
Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Sentita la Corte dei conti;
Sulla proposta del Ministro per il tesoro, di concerto con i Ministri per i lavori pubblici e per l'agricoltura e e foreste;
PROMULGA
il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 21 febbraio 1948;
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Gli ordini di accreditamento emessi dal Ministero dei lavori pubblici a carico della parte ordinaria del bilancio, rimasti in tutto od in parte inestinti alla fine dell'esercizio, possono essere trasportati integralmente, o per la parte inestinta, all'esercizio successivo, purchè non siano stati emessi in conto residui.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-03-20;700#art-1