Art. 2
2 / 2In vigore dal 27 giu 1948
Le disposizioni di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 31 luglio 1947, n. 1071, si applicano anche al personale di Amministrazioni dello Stato, anche con ordinamento autonomo, diverse da quelle indicate nell' del decreto medesimo.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.
Dato a Roma, addì 20 marzo 1948
DE NICOLA
DE GASPERI - DEL VECCHIO SCELBA - D'ARAGONA CORBELLINI - PELLA
Visto, il Guardasigilli: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 giugno 1948
Atti del Governo, registro n. 21, foglio n. 61. - FRASCA
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-03-20;649#art-2