Art. 2
2 / 2In vigore dal 19 mag 1948
Con decreto del Ministro per il tesoro saranno apportate per l'esercizio 1947-48 le necessarie modificazioni nello stanziamento dei fondi sul capitolo del bilancio passivo del Ministero delle finanze.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.
Dato a Roma, addì 20 marzo 1948
DE NICOLA
DE GASPERI - PELLA - DEL VECCHIO
Visto, il Guardasigilli: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 aprile 1948
Atti del Governo, registro n. 19, foglio n. 197. - FRASCA
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-03-20;369#art-2