Art. 2

Art. 2

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In vigore dal 19 mag 1948
Con decreto del Ministro per il tesoro saranno apportate per l'esercizio 1947-48 le necessarie modificazioni nello stanziamento dei fondi sul capitolo del bilancio passivo del Ministero delle finanze. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato. Dato a Roma, addì 20 marzo 1948 DE NICOLA DE GASPERI - PELLA - DEL VECCHIO Visto, il Guardasigilli: GRASSI Registrato alla Corte dei conti, addì 26 aprile 1948 Atti del Governo, registro n. 19, foglio n. 197. - FRASCA
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