Art. 1
1 / 2In vigore dal 16 apr 1971
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall'art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;
Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con il Ministro per il tesoro;
PROMULGA
il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 21 febbraio 1948;
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Il compenso di cui al decreto legislativo luogotenenziale 12 ottobre 1945, n. 711, dovuto ai messi notificatori, ai messi comunali e agli agenti degli Uffici finanziari provinciali per la notificazione di qualsiasi atto della Amministrazione finanziaria, relativo all'accertamento ed alla liquidazione delle imposte dirette e delle tasse e imposte indirette sugli affari, è fissato in L. 4 quando la notifica è eseguita nei Comuni con popolazione fino a 100.000 abitanti e in L. 8 negli altri casi.
Note all'articolo
- La L. 27 febbraio 1955, n. 83 ha disposto (con l'art. 1) che "Il compenso di cui al decreto legislativo 20 marzo 1948, n. 369, dovuto ai messi notificatori, ai messi comunali ed agli agenti degli uffici finanziari provinciali per la notificazione di qualsiasi atto dell'Amministrazione finanziaria, relativo all'accertamento ed alla liquidazione delle imposte dirette e delle tasse ed imposte indirette sugli affari, e' fissato in lire 25 quando la notifica e' eseguita nei Comuni con popolazione fino a centomila abitanti ed in lire 50 negli altri casi".
- La L. 24 febbraio 1971, n. 114, nel modificare l'art. 1 della L. 27 febbraio 1955, n. 83, ha conseguentemente disposto (con l'art. 1) che "Il compenso di cui alla legge 27 febbraio 1955, n. 83, dovuto ai messi notificatori, ai messi comunali ed agli agenti degli uffici finanziari provinciali per la notificazione di qualsiasi atto dell'Amministrazione finanziaria, relativo all'accertamento ed alla liquidazione delle imposte dirette e delle tasse ed imposte indirette sugli affari, e' fissato, a decorrere dal 1 gennaio 1970, in lire 50 quando la notifica e' eseguita nei comuni con popolazione fino a centomila abitanti ed in lire 100 negli altri casi."
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-03-20;369#art-1