Art. 2

Art. 2

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In vigore dal 21 ago 1948
Per la esecuzione del presente decreto è autorizzata la spesa di dieci milioni di lire. Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad iscrivere con propri decreti nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria e commercio le somme richieste dal Ministero stesso in base all'effettivo fabbisogno comunicato dall'Ente Serico Nazionale. Rimangono ferme le modalità di erogazione nonché l'obbligo del rendiconto a norma del regio decreto-legge 24 febbraio 1936, n. 455, e della legge 8 agosto 1942, n. 1324.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-03-20;1096#art-2