Art. 1
1 / 3In vigore dal 21 ago 1948
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall', comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;
Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Sulla proposta del Ministro per l'industria e il commercio, di concerto con i Ministri per il tesoro e per l'agricoltura e le foreste;
PROMULGA
il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 21 febbraio 1948:
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Chiunque, per aver venduto all'estero prodotti serici, abbia diritto al premio previsto dall'art. 6 del regio decreto-legge 24 febbraio 1936, n. 455, ed alle quote di integrazione di prezzo previste dall'art. 6 della legge 8 agosto 1942, n. 1324, deve, sotto pena di decadenza, presentare all'Ente Nazionale Serico la completa documentazione prescritta per il conseguimento degli anzidetti benefici entro 180 giorni dalla entrata in vigore del presente decreto.
Coloro che non hanno chiesto la quota di integrazione prevista dall'art. 6 della legge 8 agosto 1942, n. 1324, entro il termine indicato dall'art. 13 della legge stessa, possono ulteriormente domandarla presentando l'integrale prescritta documentazione ai sensi del comma precedente sotto pena di decadenza.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-03-20;1096#art-1