Art. 9
9 / 16In vigore dal 13 apr 1948
Per i caduti nella guerra di liberazione contemplati dall', l'accertamento di tale qualità è fatto in domanda degli eredi, ai quali spettano le competenze indicate negli articoli precedenti.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-03-19;241#art-9