Art. 8

Art. 8

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In vigore dal 13 apr 1948
Per la liquidazione delle competenze indicate nell' e che eventualmente non siano state, in tutto ed in parte, già corrisposte, gli interessati dovranno esibire l'attestato rilasciato dalla Commissione di cui all' e fornire tutte le indicazioni per i necessari accertamenti di ufficio. Ai fini della predetta liquidazione si applicano le disposizioni degli del decreto legislativo luogotenenziale 6 settembre 1946, n. 93.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-03-19;241#art-8