Art. 7

Art. 7

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In vigore dal 13 apr 1948
Il trattamento di pensione di guerra in favore degli appartenenti alle formazioni indicate nell' o delle loro famiglie è liquidato con le modalità stabilite dal decreto legislativo 16 settembre 1946, n. 372. La liquidazione avviene sulla base dei gradi militari cui, ai sensi del precedente articolo, è commisurato il trattamento economico. Per gli appartenenti alle Forze armate, anche se in congedo, il trattamento di pensione di guerra è liquidato, se risulti più favorevole, sulla base del grado militare che essi rivestivano all'8 settembre 1943. Le domande per la liquidazione del trattamento di pensione di guerra devono essere presentate entro cinque anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Per le pensioni indirette, ove la morte avvenga posteriormente, il termine decorre dalla data di trascrizione dell'atto di morte nei registri dello stato civile del Comune dell'ultimo domicilio; ove si tratti di scomparsi, il termine stesso decorre dalla data in cui l'irreperibilità è constatata ai sensi dell'art. 58 del regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491. Chi lascia trascorrere più di un anno dalla data suddetta, senza presentare la domanda, non è ammesso a godere della pensione o dell'assegno che dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda stessa.
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