Art. 14
14 / 16In vigore dal 13 apr 1948
Chiunque, avendo avuto un incarico di comando in una delle formazioni indicate nell', attesta falsamente in certificati ed altri documenti, l'appartenenza di taluno alla formazione stessa è punito ai sensi dell'art. 180 del Codice penale, ma la pena è aumentata.
Chiunque, fuori del caso di cui al primo comma, attesta comunque falsamente l'altrui appartenenza ad una delle formazioni indicate nell', al fine di fargli riconoscere i benefici previsti dal presente decreto, è punito ai sensi dell'art. 483 del Codice penale, ma la pena è aumentata.
Chiunque, senza aver concorso nella falsità, fa uso di documenti attestanti falsamente la propria partecipazione alla guerra di liberazione nelle condizioni previste dall', è punito ai sensi dell'art. 489 del Codice penale ma la pena è aumentata.
La pena è ulteriormente aumentata se i fatti di cui ai comma precedenti sono commessi a scopo di lucro.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-03-19;241#art-14