Art. 12

Art. 12

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In vigore dal 13 apr 1948
Il parere previsto dal primo comma dell' del decreto legislativo 16 settembre 1946, n. 304, è espresso dalla Commissione di cui all' del presente decreto. Il riconoscimento dei gradi militari è effettuato da una Commissione nominata dal Ministro per la difesa e composta: di un ufficiale generale in servizio permanente effettivo, con funzioni di presidente; di un colonnello dell'Esercito, di un colonnello dell'Aeronautica e di un ufficiale di grado corrispondente della Marina militare; di due rappresentanti di ciascuna delle formazioni indicate nell'. Ai lavori della Commissione intervengono, di volta in volta, i rappresentanti delle sole formazioni interessate.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-03-19;241#art-12