Art. 4

Art. 4

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In vigore dal 1 apr 1948
La parte della maggiore spesa, risultante dall'aumento degli organici del personale degli uffici disposto col precedente che non verrà compensata in conseguenza della diminuzione di posti negli organici del personale del ramo esecutivo, prevista dall', farà carico alla parte ordinaria del bilancio delle Ferrovie dello Stato.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-03-19;178#art-4