Art. 1

Art. 1

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In vigore dal 7 giu 1948
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA. Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall'art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98; Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione; Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione; Sulla proposta del Ministri Segretario di Stato per gli affari esteri, di concerto con il Ministro Segretario di Stato per l'interno; PROMULGA il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 16 marzo 1948: . Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo per il rilascio di un documento a rifugiati concluso a Londra il 15 ottobre 1946, al quale l'Italia ha aderito il 1 ottobre 1947.
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