Art. 4

Art. 4

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In vigore dal 22 mag 1948
Le attribuzioni del personale collocato nel ruolo transitorio di gruppo B sono le medesime del personale appartenente al ruolo dei ragionieri, cassieri, direttori d'ufficio, geometri e assimilati di cui alla legge 18 aprile 1940, n. 258.
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