Art. 1

Art. 1

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In vigore dal 20 apr 1948
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall', comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98; Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione; Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione; Sulla proposta del Ministro per l'interno, di concerto con i Ministri per il bilancio e per il tesoro; PROMULGA il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 17 marzo 1948: . La concessione delle anticipazioni recuperabili da parte dello Stato a favore delle Amministrazioni provinciali e comunali deficitarie, di cui all' del decreto legislativo 11 gennaio 1948, n. 17, per il pagamento delle competenze al dipendente personale è estesa ai mesi di marzo ed aprile 1948.
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