Art. 6

Art. 6

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In vigore dal 13 giu 1948
Le disposizioni del presente decreto si applicano anche ai militari della guardia di finanza, sostituito al Ministro per la difesa il Ministro per le finanze. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato. Dato a Roma, addì 17 marzo 1948 DE NICOLA DE GASPERI - FACCHINETTI - PELLA - DEL VECCHIO Visto, il Guardasigilli: GRASSI Registrato alla Corte dei conti, addì 7 giugno 1948 Atti del Governo, registro n. 21, foglio n. 53. - FRASCA
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