Art. 4

Art. 4

4 / 6
In vigore dal 13 giu 1948
Salvo quanto disposto dall', le Commissioni di cui all' possono proporre al Ministro per la difesa, in luogo della cancellazione dai ruoli, i seguenti provvedimenti: a) la cessazione dal servizio, con collocamento a seconda dei casi, in ausiliaria, nella riserva ed in congedo assoluto, per i militari di carriera; b) il collocamento in congedo assoluto, per i militari appartenenti alle categorie in congedo o vincolati a ferme speciali, previo proscioglimento d'autorità, per questi ultimi, della ferma contratta,; c) l'adozione di sanzioni disciplinari per i militari di qualsiasi categoria. La cessazione dal servizio prevista dalla lettera a) è subordinata: alla deliberazione del consiglio dei Ministri, se trattasi di ufficiali generali o colonnelli, e gradi corrispondenti; alla decisione del Ministro per la difesa, negli altri casi. Il collocamento in congedo assoluto previsto dalla lettera b) è disposto dal Ministro con suo decreto. La cessazione dal servizio ed i collocamenti in congedo assoluto di cui alle precedenti lettere a) e b) hanno effetto dalla data di decorrenza del provvedimento di cancellazione dai ruoli, anche se revocato o annullato.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-03-17;648#art-4