Art. 2
2 / 6In vigore dal 13 giu 1948
Fuori dei casi indicati nel primo comma dell', le cancellazioni dai ruoli disposte ai sensi dei decreti legislativi 20 aprile 1945, n. 294 e 7 settembre 1945, n. 685, sono riesaminate d'ufficio, ai fini della loro conferma o revoca, da Commissioni, composte di non più di cinque membri, nominate, per ciascuna Forza armata, dal Ministro per la difesa.
Dette Commissioni saranno presiedute da un ufficiale generale o ammiraglio e composte:
di ufficiali generali o ammiragli per i generali e colonnelli e gradi corrispondenti della Marina militare;
di ufficiali generali o ammiragli ovvero ufficiali superiori per gli ufficiali di grado non superiore a tenente colonnello o capitano di fregata;
di ufficiali superiori o inferiori per i sottufficiali.
Le Commissioni assegneranno al militare un termine non minore di dieci giorni per presentare deduzioni a sua discolpa.
Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le Commissioni esprimeranno il loro parere motivato al Ministro per la difesa. Se è in corso procedimento penale, il termine decorre dalla data di definizione del procedimento.
Le revoche delle cancellazioni dai ruoli adottate in seguito al riesame previsto dai precedenti commi hanno effetto dalla data di decorrenza dei rispettivi provvedimenti di cancellazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-03-17;648#art-2