Art. 1
1 / 2In vigore dal 23 giu 1948
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall'art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;
Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Sulla proposta del Ministro per la difesa, di concerto con il Ministro per il tesoro;
PROMULGA
il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 4 marzo 1948:
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Il primo comma dell' del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500, è sostituito dal seguente:
"Il collocamento a riposo o la dispensa dal servizio possono essere disposti su domanda degli interessati o d'autorità. Di autorità saranno di massima collocati prima a riposo o dispensati dal servizio coloro che, pur essendo stati discriminati per il loro comportamento dopo l'8 settembre 1943, hanno dato nella circostanza palese prova di difetto di qualità militari e di carattere".
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-03-17;605#art-1