Art. 2
2 / 3In vigore dal 24 apr 1948
Gli organici del comune di Villa San Giovanni e del ricostituito comune di Fiumara, saranno stabiliti dal Prefetto, sentita, la Giunta provinciale amministrativa.
Il numero dei posti ed i gradi relativi non potrà uno essere superiori, rispettivamente, a quelli organicamente assegnati ai Comuni suindicati anteriormente alla loro fusione.
Al personale in servizio presso il comune di Villa San Giovanni, che sarà inquadrato nei predetti organici, non potranno essere attribuiti posizione gerarchica e trattamento economico superiori a quelli goduti all'atto dell'inquadramento medesimo.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-03-15;304#art-2