Art. 1

Art. 1

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In vigore dal 24 apr 1948
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall', comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98; Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione; Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione; Sulla proposta del Ministro per l'interno; PROMULGA il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 4 marzo 1948; . Il comune di Fiumara, aggregato a quello di Reggio Calabria con il regio decreto 7 luglio 1927, n. 1195, e successivamente al comune di Villa San Giovanni con regio decreto 29 dicembre 1932, n. 1711, è ricostituito con la circoscrizione preesistente all'entrata in vigore del predetto decreto. Il Prefetto di Reggio Calabria, sentita la Giunta provinciale amministrativa, provvederà al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari fra i Comuni interessati.
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