Art. 2

Art. 2

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In vigore dal 23 apr 1948
L'organico del comune di San Raffaele Cimena ed il nuovo organico del comune di Gassino Torinese, saranno stabiliti dal Prefetto, sentita la Giunta provinciale amministrativa. Il numero dei posti ed i gradi relativi non potranno essere rispettivamente superiori a quelli organicamente assegnati ai Comuni suddetti anteriormente all'entrata in vigore del regio decreto 14 giugno 1928, n. 1523. Al personale già in servizio presso il comune di Gassino Torinese, che sarà inquadrato nei predetti organici, non potranno essere attribuiti posizione gerarchica e trattamento economico superiori a quelli goduti all'atto dell'inquadramento medesimo.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-03-15;299#art-2