Art. 30

Art. 30

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In vigore dal 29 feb 2004
L'Amministrazione forestale provvede a fornire, gratuitamente, ai sottufficiali, alle guardie scelte, alle guardie ed agli allievi guardie, le divise, le calzature e gli altri capi di vestiario, nella misura e con le stesse modalità di concessione, stabilite in ogni tempo, per i corrispondenti gradi degli appartenenti al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza. COMMA ABROGATO DALLA L. 6 FEBBRAIO 2004, N. 36.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-03-12;804#art-30