Art. 1

Art. 1

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In vigore dal 3 mag 1948
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall'art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98; Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione; Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione; Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con i Ministri per il bilancio, per il tesoro, per l'interno e per la grazia e giustizia; PROMULGA il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 21 febbraio 1948: . L'applicazione del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 24 maggio 1947, n. 589, concernente l'istituzione di una tassa di bollo sulle consumazioni voluttuarie, sospesa con decreto legislativo 1 settembre 1947, n. 939, fino al 30 novembre 1947, è ulteriormente sospesa, a decorrere dalla suddetta data.
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