Art. 3

Art. 3

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In vigore dal 27 apr 1948
La nomina dei membri effettivi e dei membri supplenti che compongono il Collegio peritale centrale, ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 settembre 1947, n. 1173, può cadere anche sui persone residenti fuori di Roma. Per la prima Sezione del collegio i membri governativi sono scelti tra i funzionari centrali di grado non inferiore al sesto della Direzione generale del catasto e dei servizi tecnici: degli altri membri, uno e designato dall'Associazione italiana fra le società per azioni, gli altri sono scelti tra i componenti della Commissione censuaria centrale, non funzionari dello Stato, competenti in materia di edilizia, di economia, di agraria e di estimo. La decisione del Collegio peritale centrale, qualora vengano sollevate eccezioni di decadenza o di prescrizione o questioni comunque inerenti alla regolarità del procedimento di valutazione, deve essere motivata nella parte riguardante tali eccezioni e questioni.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-03-12;326#art-3