Art. 1

Art. 1

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In vigore dal 28 dic 1948
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall'art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98; Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione; Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione; Sulla proposta del Ministro per le finanze; PROMULGA il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 21 febbraio 1948: . I termini di prescrizione e di decadenza stabiliti nei confronti dell'Amministrazione dello Stato per l'applicazione delle imposte dirette a carico di enti e società tassabili in base a bilancio, i quali vengano a scadere entro il 31 dicembre 1948, sono prorogati a tale data.

Note all'articolo

  • La L. 23 dicembre 1948, n. 1451 ha disposto (con l'art. 5, comma 1) che "Sono prorogati al 31 dicembre 1949 i termini di prescrizione e decadenza, stabiliti nei confronti dell'Amministrazione dello Stato, per l'applicazione delle imposte dirette, che ai sensi [...] del decreto legislativo 12 marzo 1948, n. 318, [...] vengano a scadere entro il 31 dicembre 1948".

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-03-12;318#art-1