Art. 1
1 / 2In vigore dal 28 dic 1948
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall'art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;
Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Sulla proposta del Ministro per le finanze;
PROMULGA
il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 21 febbraio 1948:
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I termini di prescrizione e di decadenza stabiliti nei confronti dell'Amministrazione dello Stato per l'applicazione delle imposte dirette a carico di enti e società tassabili in base a bilancio, i quali vengano a scadere entro il 31 dicembre 1948, sono prorogati a tale data.
Note all'articolo
- La L. 23 dicembre 1948, n. 1451 ha disposto (con l'art. 5, comma 1) che "Sono prorogati al 31 dicembre 1949 i termini di prescrizione e decadenza, stabiliti nei confronti dell'Amministrazione dello Stato, per l'applicazione delle imposte dirette, che ai sensi [...] del decreto legislativo 12 marzo 1948, n. 318, [...] vengano a scadere entro il 31 dicembre 1948".
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-03-12;318#art-1