Art. 1
1 / 2In vigore dal 22 apr 1948
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall'art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;
Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto col Ministro per il tesoro;
PROMULGA
il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 21 febbraio 1948:
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È concesso all'Ente Nazionale per la Distribuzione dei Soccorsi in Italia (E.N.D.S.I.) un contributo straordinario a carico dello Stato di lire ottantacinque milioni.
Detto contributo sarà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-03-12;289#art-1