Art. 1

Art. 1

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In vigore dal 15 apr 1948
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall'art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98; Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione; Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione; Sulla proposta del Ministro per le finanze; PROMULGA il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 4 marzo 1948: . È esonerato dall'imposta addizionale, istituita dal decreto legislativo 25 novembre 1947, n. 1286, lo zucchero assegnato, entro il 30 giugno 1948, oltre la razione prevista, per i normali consumatori, ai produttori di bietole zuccherine a norma del decreto Ministeriale 13 settembre 1947, ed agli addetti agli zuccherifici, entro il limite massimo di novantacinquemila quintali.
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