Art. 1
1 / 3In vigore dal 6 apr 1948
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportato dall', comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;
Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Sulla proposta del Ministro per l'interno, di concerto coi Ministri per il bilancio e per il tesoro;
PROMULGA
il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 4 marzo 1948:
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L'autorizzazione di spesa di lire cinque miliardi di cui all' del decreto legislativo 11 gennaio 1948, n. 17, per la concessione, ivi prevista, di anticipazioni a favore delle Amministrazioni comunali e provinciali deficitarie, è elevata a lire dieci miliardi.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-03-12;207#art-1