Art. 1

Art. 1

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In vigore dal 6 apr 1948
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportato dall', comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98; Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione; Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione; Sulla proposta del Ministro per l'interno, di concerto coi Ministri per il bilancio e per il tesoro; PROMULGA il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 4 marzo 1948: . L'autorizzazione di spesa di lire cinque miliardi di cui all' del decreto legislativo 11 gennaio 1948, n. 17, per la concessione, ivi prevista, di anticipazioni a favore delle Amministrazioni comunali e provinciali deficitarie, è elevata a lire dieci miliardi.
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