Art. 2
2 / 3In vigore dal 21 lug 1948
Gli organici del ricostituito comune di Almè e di Almè con Villa, saranno stabiliti dal Prefetto, sentita la Giunta provinciale amministrativa.
Il numero dei posti ed i gradi relativi non potranno essere superiori, rispettivamente, a quelli organicamente assegnati ai Comuni suddetti anteriormente alla loro fusione.
Al personale già in servizio presso il comune di Almè con Villa, che sarà inquadrato nei predetti organici, non potranno essere attribuiti posizione gerarchica e trattamento economico superiori a quelli goduti all'atto dell'inquadramento medesimo.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-03-11;924#art-2