Art. 2

Art. 2

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In vigore dal 22 apr 1948
L'organico del ricostituito comune di San Pietro Pula ed il nuovo organico del comune di Pula, saranno stabiliti dal Prefetto, sentita la Giunta provinciale amministrativa. Il numero dei posti ed i gradi relativi non potranno essere rispettivamente superiori a quelli organicamente assegnati ai Comuni predetti anteriormente alla loro fusione. Al personale già in servizio presso il comune di Pula, che sarà inquadrato nei predetti organici, non potranno essere attribuiti posizione gerarchica e trattamento economico superiori a quelli goduti all'atto dell'inquadramento medesimo.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-03-11;296#art-2