Art. 5
5 / 5In vigore dal 27 apr 1948
Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.
Dato a Roma, addì 11 marzo 1948
DE NICOLA
DE GASPERI - GONELLA DEL VECCHIO
Visto, il Guardasigilli: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 aprile 1948
Atti del Governo, registro n. 19, foglio n. 70. - FRASCA
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