Art. 4

Art. 4

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In vigore dal 27 apr 1948
Le indennità di cui agli decorrono dal 1 gennaio 1948 e non sono dovute durante i periodi di aspettativa per motivi di famiglia e durante la sospensione dall'ufficio. Dalla stessa data decorrono i compensi di cui all' i quali, peraltro, sono dovuti soltanto per i periodi di effettiva prestazione del servizio.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-03-11;240#art-4