Art. 1

Art. 1

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In vigore dal 27 apr 1948
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall', comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 10 marzo 1946, n. 08; Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione; Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con quello per il tesoro; PROMULGA il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 12 febbraio 1948: . Ai professori di ruolo delle scuole e degli istituti di istruzione secondaria ed artistica di ogni ordine e grado, nonché ai professori e al personale educativo di ruolo degli istituti di educazione, è corrisposta in aggiunta allo stipendio, una indennità di studio non computabile agli effetti della pensione, di L. 5000 mensili. L'indennità di studio è corrisposta anche ai professori non di ruolo delle dette scuole ed istituti di istruzione secondaria ed artistica di ogni ordine e grado, nonché ai professori non di ruolo degli educandati femminili, nella misura di L. 3000 mensili. In nessun caso potrà essere percepita più di una indennità di studio.
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