Art. 9

Art. 9

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In vigore dal 18 lug 1948
Il presente decreto abroga il decreto legislativo 27 gennaio 1947, n. 703. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato. Dato a Roma, addì 9 marzo 1948 DE NICOLA DE GASPERI - SFORZA DEL VECCHIO Visto, il Guardasigilli: GRASSI Registrato alla Corte dei conti, addì 22 maggio 1948 Atti del Governo, registro n. 20, foglio n. 168. - FRASCA
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