Art. 1
1 / 3In vigore dal 13 mag 1948
IL PRESIDENTE BELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall', comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;
Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con i Ministri per i trasporti, per il tesoro e per il commercio con l'estero;
PROMULGA
il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 12 febbraio 1948:
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Per l'esame delle questioni che sorgono in dipendenza dei servizi doganali relativi ai trasporti ferroviari e delle spedizioni per ferrovia di merci vincolate a dogana, è costituita presso il Ministero delle finanze una Commissione permanente, presieduta dal direttore generale delle Dogane e imposte indirette e composta di quattro membri, oltre il segretario, appartenenti all'Amministrazione finanziaria, di quattro membri appartenenti all'Amministrazione ferroviaria e di un rappresentante del Ministero del commercio con l'estero.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-03-09;408#art-1